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Commissione di gara: la sostituzione nel corso dei lavori di un componente


I membri delle commissioni di gara, nel caso di un impedimento, anche solo temporaneo, possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa.

Questo il principio ribadito dal Tar Veneto con la sentenza n. 183 del 21 febbraio 2017.

Nel caso di specie un concorrente ad una gara pubblica aveva contestato la violazione dell’articolo 77 del d.lgs. 50/2016, in quanto, nella seduta relativa all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, uno dei membri della commissione giudicatrice, che in quel momento si trovava in ferie, era stato sostituito per delega da un collega, sulla scorta di quanto previsto dal provvedimento di nomina della commissione.

La commissione di gara è un “collegio perfetto”, vale a dire un collegio che deve operare al completo dei suoi componenti nelle fasi della gara in cui la commissione sia chiamata a formulare giudizi conclusivi.

La natura di collegio perfetto non è contraddetta dalla nomina di supplenti, ma, anzi, ne è confermata.

Lo scopo della supplenza, nel caso di commissioni di gara, è infatti proprio quello, da un lato, di garantire che il collegio possa operare con il plenum anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi e, dall’altro lato, che la commissione svolga le sue operazioni con continuità e tempestività, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall’impedimento di taluno dei suoi componenti.

Nel caso in cui, pertanto, la nomina dei supplenti sia stata disposta in sede di provvedimento di nomina dell’intera commissione insieme ai componenti effettivi, non occorrerà provvedere con apposito provvedimento alla sostituzione del componente impossibilitato.

Tale atto di nomina costituisce la fonte della legittimazione dei membri supplenti a svolgere le funzioni di componenti della commissione di gara.


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