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Lazio, del. n. 8 – Errori di calcolo nella quantificazione del fondo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rivedere ex post il computo del “fondo storico” per recuperare la maggiore decurtazioni impropriamente apportata a causa della revoca delle dimissioni di un dipendente che avrebbe dovuto accedere alla pensione anticipata e ha poi deciso diversamente. 

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 8/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 febbraio, pur dichiarando inammissibile il quesito posto hanno ribadito, per effetto delle pertinenti circolari MEF e degli orientamenti della giurisprudenza contabile:

  • l’indiscussa natura di atto unilaterale di pianificazione finanziaria, non contrattabile, dell’atto di costituzione del fondo dedicato alla contrattazione integrativa (circolare Mef n, 25/2012; Sez. Veneto, del. n. 263/2012) e la sua conseguente natura necessariamente prodromica alla contrattazione stessa;
  • i limiti normativi e contrattuali che presiedono l’annuale determinazione dei fondi integrativi decentrati (sez. Friuli, del. n. 97/2014).

Le problematiche connesse alle modalità di costituzione e quantificazione delle risorse da inserire nei Fondi del personale (dipendenti e dirigenti) saranno approfondite nel seminario di studi “Fondo incentivante degli Enti Locali in programma a Firenze il 24 marzo 2017.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lazio del. n. 8 – 17


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