Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rivedere ex post il computo del “fondo storico” per recuperare la maggiore decurtazioni impropriamente apportata a causa della revoca delle dimissioni di un dipendente che avrebbe dovuto accedere alla pensione anticipata e ha poi deciso diversamente.
I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 8/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 febbraio, pur dichiarando inammissibile il quesito posto hanno ribadito, per effetto delle pertinenti circolari MEF e degli orientamenti della giurisprudenza contabile:
- l’indiscussa natura di atto unilaterale di pianificazione finanziaria, non contrattabile, dell’atto di costituzione del fondo dedicato alla contrattazione integrativa (circolare Mef n, 25/2012; Sez. Veneto, del. n. 263/2012) e la sua conseguente natura necessariamente prodromica alla contrattazione stessa;
- i limiti normativi e contrattuali che presiedono l’annuale determinazione dei fondi integrativi decentrati (sez. Friuli, del. n. 97/2014).
Le problematiche connesse alle modalità di costituzione e quantificazione delle risorse da inserire nei Fondi del personale (dipendenti e dirigenti) saranno approfondite nel seminario di studi “Fondo incentivante degli Enti Locali” in programma a Firenze il 24 marzo 2017.
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CC Sez. controllo Lazio del. n. 8 – 17