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Nuovo Codice: la programmazione è una fase importante del c.d. “ciclo di vita” dell’appalto


Il Consiglio di Stato, con il parere n. 351 del 13 febbraio 2017 ha svolto il richiesto esame sullo schema di decreto, elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

Il Nuovo Codice dei contratti pubblici dedica particolare attenzione alla fase della programmazione, sia in relazione ai lavori sia agli acquisiti di beni e servizi, con diverse novità rispetto alla disciplina previgente.

La novità principale sta nel fatto che mentre l’abrogato d.p.r. 207/2010 prevedeva una semplice facoltà delle amministrazioni di predisporre un programma di acquisti, per effetto del nuovo codice

le amministrazioni sono tenute a predisporre il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (obbligo posticipato all’esercizio finanziario 2018 dall’articolo 1, comma 424, della legge 232/2016).

Come evidenziato dal Collegio, la programmazione non è solo un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, la valutazione delle strategie di approvvigionamento, l’ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali, ma costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

Per gli appalti di lavori, il Consiglio di Stato ha evidenziato l’importanza della programmazione con particolare riguardo alla disciplina delle “opere incompiute”.

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