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Ex Ipab: sono enti pubblici economici e non applicano il t.u. sul pubblico impiego


Le aziende pubbliche di servizi alla persona nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti devono garantire imparzialità e trasparenza delle procedure sostanzialmente “pubbliche”, ma tale azione ha un rilievo prevalentemente “privatistico”.

La natura giuridica di tali Aziende non è perfettamente delineata, pertanto, non possono essere considerate nel novero delle p.a. genericamente indicate nell’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001.

Questo l’importante principio sancito dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 43 depositata il 7 febbraio 2017, che ha rigettato la domanda contenuta nell’atto di citazione nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione di una ex Ipab che avevano deliberato l’assunzione del direttore in deroga ai vincoli imposti dal t.u. sul pubblico impego in materia di incarichi dirigenziali.

Nel caso di specie, il CdA di una ASP avevano deliberato l’assunzione  a tempo determinato di un dirigente amministrativo in qualità di direttore, attraverso l’espletamento di una selezione pubblica.

La Procura della Corte dei Conti aveva ritenuto illegittima la procedura e aveva citato in giudizio i membri del consiglio di amministrazione che l’avevano deliberata, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per colpa grave per oltre 200.000 euro, pari alle retribuzioni erogate al dipendente, in quanto assunzione nulla e pertanto non produttiva, secondo i principi generali, di utilità giuridicamente apprezzabili.

Secondo l’ipotesi accusatoria, tali Aziende sarebbero vincolate alla disciplina contenuta nel d.lgs. 165/2001. Inoltre nel caso di specie, sia nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che nello statuto e nel contratto stipulato con il dirigente erano contenuti espressi riferimenti al citato t.u.

Le Asp sarebbero assoggettate al principio generale secondo cui l’attribuzione di funzioni dirigenziali, e del connesso trattamento economico, non potrebbero prescindere dai principi e dalle norme espressi dall’ordinamento in tema di dirigenza pubblica.

Pertanto, in caso di nomina di dirigenti a tempo determinato, andrebbe rispettato l’art. 19, del d.lgs. 165/2001, che prevede il rispetto di determinati limiti percentuali in relazione alla dotazione organica dirigenziale.

Il giudice contabile, al contrario, ha rilevato che la natura giuridiche delle ASP è assolutamente incerta, non potendo essere qualificate come enti pubblici non economici.

A tal proposito, è necessario anche ricordare quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 161/2012, secondo cui sulla natura delle IPAB, e conseguentemente delle ASP (costituite a seguito di trasformazione delle Ipab), vi è “assoluta incertezza caratterizzata dall’intreccio di un’intensa disciplina pubblicistica con una notevole permanenza di elementi privatistici”, ma al contempo è necessario riconoscere a tali aziende “la natura imprenditoriale improntata a criteri di economicità, anche se non rivolta a fini di lucro”, confermando la natura economica di tali enti.

La Corte dei Conti ha rigettato la richiesta di condanna presentata nei confronti dei membri del CdA, ritenendo il loro operato non viziato da grave e aperta violazione di legge, né connotato da inescusabile negligenza o inconsapevolezza di precise regole comportamentali a tutela di interessi pubblici, escludendo la responsabilità amministrativo contabile degli stessi.

Leggi la sentenza
CC Giur. Emilia sent. n. 43 -17

 


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