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Assunzioni: obbligo di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace


L’esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida limita o addirittura esclude l’indizione di un nuovo concorso.

Questo il principio ribadito dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 366 del 16 gennaio 2017.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace.

Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

L’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso.

In particolare, qualora l’amministrazione ritenga di dover avviare una nuova procedura concorsuale senza aver prima provveduto allo scorrimento della precedente graduatoria ancora valida, è necessario che motivi sufficientemente negli atti le (eventuali) particolari caratteristiche del nuovo posto messo a concorso e le (eventuali) ragioni per le quali si rende necessario procedere comunque ad una nuova procedura concorsuale.

A tal proposito si evidenzia che il comma 368 dell’articolo 1 della legge 232/2016 (legge di stabilità per l’anno 2017) ha prorogato al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti al 31 agosto 2013 (data di entrata in vigore del d.l. 101/2013.

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