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Appalti: è nulla la clausola che prevede l’esclusione per mancato sopralluogo


La clausola del bando di gara che prevede il sopralluogo a pena di esclusione può essere considerata legittima solo quando vi siano ragioni oggettive (ostese o immediatamente percepibili) che possano far presumere l’assoluta inidoneità dell’offerta, se formulata in assenza della preventiva visione dei luoghi di esecuzione dell’appalto.

Questo il principio espresso dal Tar Catania con la sentenza n. 234 del 2 febbraio 2017, con la quale è stata ritenuta illegittima, e quindi nulla ai sensi dell’articolo 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016, la clausola di un bando di gara per l’affidamento dei servizi di refezione scolastica nella parte in cui prevedeva, a pena di esclusione, l’effettuazione del sopralluogo dei locali adibiti a centro cottura e dei locali dove avrebbero dovuto essere consegnati e somministrati i pasti.

Come evidenziato dai giudici contabili il nuovo codice degli appalti, all’articolo 83, comma 8, ultimo periodo, prevede che “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

Relativamente al sopralluogo, il d.lgs. 50/2016 prevede esclusivamente che tale obbligo determini un prolungamento del termine dell’offerta e non già l’esclusione dei partecipanti.

L’articolo 79 del nuovo Codice, infatti, al comma 2, stabilisce semplicemente che “quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”.

Pertanto, in virtù del divieto di aggravio del procedimento di evidenza pubblica e di massima partecipazione alle gare di appalto, la stazione appaltante non può, in assenza di ragioni oggettive e immediatamente percepibili legate all’oggetto della gara, subordinare la partecipazione all’effettuazione del sopralluogo.


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