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Abuso di contratti a termine nella P.A: diritto al risarcimento del lavoratore “precario”


L’abusiva reiterazione di contratti a termine in ambito pubblico, pur non potendo comportare la conversione del rapporto a tempo indeterminato, determina l’automatico diritto al risarcimento dei danni per il lavoratore “precario”.

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con l’Ordinanza n. 1767 del 24 gennaio 2017.

Nel caso di specie un lavoratore, “precario” da molto tempo, aveva prestato la propria attività lavorativa in favore di una Azienda sanitaria, sulla base di plurimi contratti a termine e dedotta la illegittimità di tale prassi, ha presentato ricorso al giudice del Lavoro chiedendo la condanna con la riassunzione in servizio e il risarcimento del danno.

Il Tribunale in parziale accoglimento della domanda, ha dichiarato l’illegittimità di tali contratti e ha condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno. Decisione ribaltata nel giudizio di secondo grado, ove la Corte d’appello ha respinto la domanda risarcitoria.

In particolare il giudice di secondo grado, pur rilevando la conformità al diritto comunitario (clausola 5 della Dir. n. 1970/99), sotto il profilo dell’adeguatezza della misura sanzionatoria alla repressione dell’abuso del ricorso ai contratti a termine, della previsione di cui all’articolo 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, ha ritenuto che il risarcimento del danno non si configura quale conseguenza automatica della prestazione resa in violazione di legge ma richiede la prova dell’effettivo pregiudizio subito dal lavoratore.

Di conseguenza, poiché il lavoratore nulla aveva presentato a titolo di prova a fondamento del proprio ricorso, limitandosi genericamente ad invocare la tutela risarcitoria in funzione alternativa alla conversione, la domanda doveva essere respinta.

La Cassazione investita della questione, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 5072/2016), ha ritenuto, di contro, meritevoli di accoglimento le censure presentate dal lavoratore circa il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Secondo l’orientamento citato, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’articolo 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, deve essere interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (Ord. 12 dicembre 2013, C 50/13).

Pertanto, nel caso di specie, mentre è da escludere il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, è possibile fare riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’articolo 32, comma 5, della legge 183/ 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”.

Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore “precario” e rinviato il giudizio alla corte d’appello.

 


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