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L’affidamento della gestione degli impianti sportivi alla luce del nuovo codice


La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di servizi”, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 164 e seguenti del d.lgs. 50/2016, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili).

La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), deve essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

Questo quanto chiarito dall’Anac nel parere sulla normativa n. 1300 del 14 dicembre 2016 in ordine alle corrette modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016.

Come ribadito dall’Autorità gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive (Anac, parere n. 97/2015; Consiglio di Stato, sentenza n. 3380/2016)

La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale può essere effettuata all’amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva.

Nella vigenza del d.lgs. 163/2016 l’ente era legittimato, ai sensi dell’art. 30, ad effettuare un confronto competitivo tra i soggetti operanti nel settore dello sport (indicati nell’articolo 90, comma 25, della legge 289/2002, ovvero società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali).

Al contrario, secondo l’Anac, la previsione di cui all’art. 90, comma 25, della legge 289/2002, deve ritenersi oggi, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice, superata e non più applicabile.

Alla luce delle intervenute disposizioni del d.lgs. 50/2016 occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica.

A tal proposito, gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito dalla gestione, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall’ente.

La gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, qualora qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere aggiudicata con applicazione delle parti I e II del Codice stesso, per quanto compatibili (come previsto dall’articolo 164, comma 2, del d.lgs. 50/2016).

Nel caso in cui gli impianti sportivi siano privi di rilevanza economica, invece, non è applicabile la disciplina delle concessioni, come espressamente stabilito dal comma 3 dell’articolo 164 del d.lgs. 50/2016 ove è specificato che “I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte”.

In tal caso, non si tratta di concessione, ma di appalto di servizi, poiché oggetto dell’affidamento è la gestione dell’impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell’amministrazione ed in assenza di rischio operativo.

Pertanto, dovranno essere applicati gli articoli 140, 142 e 143, dettati dal codice per gli appalti di servizi sociali, ovvero la disciplina di cui all’articolo 36 per gli affidamenti sotto soglia.

Come evidenziato dall’Anac, infatti, secondo il “vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)” (Reg. (CE) n. 2195/2002, come mod. dal Reg. (CE) n. 213/2008), il codice CPV “92610000-0”, riferito ai “Servizi di gestione di impianti sportivi”, è attualmente ricompreso nell’Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del d.lgs. 50/2016, nella categoria “servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura”.


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