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Comodato d’uso gratuito: niente danno se l’ente consegue un’utilità sociale


La concessione di un immobile in comodato d’uso gratuito ad una cooperativa composta da giovani del posto non determina un danno patrimoniale per le finanze del comune nella misura in cui il mancato introito del corrispettivo sia comunque compensato dall’utilità sociale conseguita dall’ente locale o dalla comunità amministrata.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Molise, con la sentenza n. 12 depositata il 31 gennaio 2017.

Nel caso di specie il Consiglio comunale, accogliendo la richiesta avanzata da una cooperativa composta da giovani del posto, aveva concesso alla stessa, in comodato d’uso gratuito, alcuni immobili di proprietà comunale, affinchè gli stessi fossero utilizzati per le attività inserite in un progetto, comprensivo anche di attività commerciali.

La procura aveva contestato il danno cagionato alle casse comunali (perdita di entrate da canone locativo) nonché l’illegittimità dell’affidamento diretto dell’uso del bene, avvenuto senza espletamento di alcuna procedura di gara (in violazione di tutta la normativa a tutela della competitività, trasparenza e pubblicità della selezione della controparte contrattuale beneficiaria dell’uso dell’immobile).

Per tale danno la procura aveva convenuto in giudizio il Responsabile dell’Area Tecnica che aveva reso il favorevole parere di regolarità tecnica sulla delibera consiliare, il Segretario comunale e i consiglieri comunali.

Come evidenziato dai giudici contabili, non sussiste danno patrimoniale laddove al mancato introito del corrispettivo sia comunque conseguita una corrispondente utilità.

Nel caso di specie l’ente locale, attraverso la concessione in comodato gratuito ad una cooperativa di giovani locali, aveva voluto conseguire, in un territorio caratterizzato da una forte depressione occupazione giovanile, una finalità di evidente valenza politica, economica e sociale, da identificare nell’aver dato occupazione ad alcuni giovani locali che, in tal modo, avevano potuto avviare una, seppur piccola, attività imprenditoriale.

Pertanto, al di là delle irregolarità nella concessione degli immobili mediante l’affidamento diretto, senza l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica, i giudici contabili hanno escluso la responsabilità amministrativa dei convenuti.

Se è vero, infatti, che per effetto della concessione in comodato d’uso gratuito alla cooperativa l’ente ha perso l’opportunità di conseguire un congruo canone locativo, è altrettanto vero che la perdita di entrate è stata comunque compensata da vantaggi di tipo economico sociale, identificabili nel dare occupazione ai giovani locali, in un territorio caratterizzato da una forte disoccupazione giovanile.

Leggi la sentenza
CC Giur. Molise sent. n. 12 -17


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