Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Appalti: le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini del casellario informatico


L’Anac, con un comunicato pubblicato sulla G.U n. 26 del 1° febbraio 2017, ha adottato i nuovi modelli standardizzati che le Stazioni appaltanti, gli Operatori economici e le S.O.A. dovranno utilizzare per segnalare all’Autorità eventuali inadempimenti o altre notizie utili per la tenuta del Casellario Informatico.

Relativamente alle stazioni appaltanti, tali modelli prevedono che:

  • in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa dagli operatori economici sul possesso dei requisiti generali e di qualsiasi altra condizione rilevante per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l’aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto, ivi comprese le false dichiarazioni/documentazione rese per giustificare l’anomalia delle offerte e/o nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare il  modello “A, inviandone copia anche all’operatore economico segnalato.
  • in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici sul possesso dei requisiti speciali di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneità professionale, rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l’aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di  subappalto, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare il modello “B, inviandone copia anche all’operatore economico segnalato.

La mancata o ritardata segnalazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento (esclusione, revoca dell’aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto), comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti del RUP o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo.

Si evidenzia, inoltre, l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti di consultare il casellario per l’individuazione delle cause di esclusione, pena l’avvio del procedimento sanzionatorio.

Se sei interessato ad un approfondimento e un aggiornamento professionalizzante sul sistema degli appalti pubblici, con un intervento mirato sulle implicazioni procedurali dettate dal Nuovo Codice (d.lgs. 50/2016), contattaci


Richiedi informazioni