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Revoca procedura di project financing: non si configura responsabilità precontrattuale


Anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato quindi il promotore privato, l’Amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della relativa concessione.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 207 del 18 gennaio 2017, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal promotore teso ad ottenere il risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità precontrattuale, conseguenti alla revoca dell’intera procedura di project financing.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, il riconoscimento in capo al soggetto individuato promotore di una posizione giuridica non solo tutelabile, ma anche economicamente apprezzabile, viene ad aversi solo al momento della conclusione della gara con l’individuazione del concessionario (Consiglio di Stato, sent. n. 1692/2016).

Nella fase precedente, di presentazione del progetto, e fino all’affidamento, vi è, da parte del promotore, un’assunzione consapevole di rischio a che quanto proposto non venga poi stimato conforme all’interesse pubblico e dunque davvero da realizzare.

In altre parole, la responsabilità precontrattuale non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente.

Affinché la violazione delle regole di correttezza che presiedono alla formazione del contratto possa assumere rilevanza, è necessario che l’esaurimento della fase pubblicistica abbia attribuito al concorrente effetti concretamente vantaggiosi, come quello dell’aggiudicazione.


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