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Veneto, del. n. 12 – Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo indeterminato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla interpretazione dell’articolo 1, comma 219, della legge n. 205/2015 (c.d. “legge di stabilità 2016”) che pone un vincolo di indisponibilità relativamente ai posti dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni, al fine di precostituire le condizioni per la riorganizzazione della dirigenza sulla base dei ruoli unici.

In particolare l’ente ha chiesto se tale disposizione si applichi anche agli enti locali e, in particolare, ai comuni.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 12/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 gennaio, hanno ribadito che nonostante il richiamo ai posti di dirigenza di prima e seconda fascia (articolazione presente esclusivamente nella dirigenza delle amministrazioni statali), la norma si riferisce a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, senza introdurre alcuna espressa eccezione per gli enti locali.

In particolare, il rinvio tout court all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 costituisce una tipica modalità attraverso cui il legislatore perimetra per relationem l’ambito soggettivo di disciplina, estendendolo a tutti i soggetti enunciati nella disposizione in materia di pubblico impiego (ad esempio articolo 1 comma 34, legge 190/2012 e articolo 11 del d.lgs. 33/2013 in materia di anticorruzione e trasparenza).

Pertanto, deve ritenersi che ricadano nel vincolo di indisponibilità anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti entro i limiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Tuel, ossia in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica (in tal senso, sez. Puglia, del. n. 73/2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 12 – 17


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