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Lazio, del. n. 3 – Spese viaggio rimborsabili al Segretario in convenzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla tipologia e all’entità del rimborso delle spese di viaggio spettante al segretario in regime di convenzione.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 3/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 gennaio, hanno ribadito la vigenza e l’efficacia dell’art. 45, comma 3, del Ccnl del 16 maggio 2001 nella parte in cui riconosce il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal titolare di segreteria convenzionata negli spostamenti da un comune ad un altro (escluso il rimborso degli spostamenti dalla residenza agli enti in convenzione e tratto di ritorno: in tal senso, sez. Abruzzo, del. n. 221/2016).

Le spese rimborsabili, quando il segretario si reca con il proprio mezzo da un comune all’altro, devono essere disciplinate – come modalità, tempistica ed entità – nella convenzione.

Quanto all’entità specifica del rimborso, è attribuibile un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro.

Il rimborso, secondo i magistrati contabili, può includere anche le spese di viaggio autostradale, purché correttamente documentate.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lazio del. n. 3 – 17


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