Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Friuli, del. n. 54 – Sostituzione agente polizia municipale in distacco presso uffici giudiziari


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere nuovo personale da impiegare nei servizi di polizia municipale, per il tempo strettamente occorrente alla sostituzione del proprio (unico) agente di Polizia locale distaccato, per due giorni alla settimana, presso la Sezione di Polizia giudiziaria di una Procura della Repubblica.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 54/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 gennaio 2017, hanno evidenziato che, trattandosi di distacco funzionale “non rimborsato” dal Ministero della Giustizia, l’ente comandante è tenuto a computare le spese sostenute per le prestazioni lavorative del dipendente comandato nella spesa per il personale ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 per la determinazione della spesa massima consentita.

Inoltre, con particolare riferimento all’assunzione di nuovi agenti di polizia locale, vige il divieto di cui all’art 5, comma 6, del d.l. 78/2015 (salvo che per le assunzioni a tempo determinato per le esigenze temporanee di cui all’art 5, comma 6 del d.l. 78/2015).

In particolare, gli enti locali, qualora dispongano di capacità assunzionali, possono procedere al reclutamento di agenti di polizia locale esclusivamente a tempo determinato e per esigenze di carattere “strettamente stagionale” della durata non superiore a cinque mesi (e non quindi per esigenze ordinarie né per procedere alla sostituzione di un agente applicato in altre attività).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 54 – 16


Richiedi informazioni