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Accesso alla fase esecutiva dell’appalto: legittimo il diniego


La richiesta di documenti contabili attinenti alla fase esecutiva dell’appalto, per verificare eventuali inadempienze ai fini della risoluzione e del successivo interpello, non presenta la connotazione dell’interesse attuale e concreto ai fini dell’accesso.

Questo il principio ribadito dal Tar Piemonte con la sentenza n. 58 del 12 gennaio 2017, con la quale è stato respinto il ricorso presentato da una società, seconda classificata in una graduatoria di una gara di appalto, avverso il diniego opposto dalla stazione appaltante in ordine all’istanza presentata, tendente ad ottenere copia della documentazione relativa alla fase esecutiva dell’appalto.

I giudici amministrativi hanno confermato l’orientamento tradizionale che vede sostanzialmente inaccessibili gli atti della fase esecutiva di un appalto, anche quando a richiederli sia il soggetto già concorrente nella precedente procedura di affidamento.

Infatti, il rapporto intercorrente fra Ente e aggiudicatario, a valle del contratto, diviene res inter alios acta, vale a dire fatto relativo a rapporti fra terzi (Tar Veneto, sentenza n. 10572013; Tar Liguria, sentenza n. 580/2015).

In linea generale pertanto un terzo non ha alcun interesse a conoscere le vicende contrattuali poste in essere tra altri soggetti.

Mancando l’interesse differenziato, così come la posizione di interesse giuridicamente tutelabile, se non in via meramente astratta ed ipotetica, si ricade nel perimetro di divieto di utilizzo dello strumento dell’accesso per un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione.

 

 


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