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CC Giur. Lazio sent. n. 4 – Società partecipata danneggiata dai mancati pagamenti dell’ente socio


Rispondono del danno arrecato alla società in house, e per essa all’ente socio, i funzionari e gli amministratori che omettono di adottare gli adempimenti necessari per eliminare la situazione di pesante squilibrio ed esposizione debitoria della partecipata, determinata essenzialmente dall’enorme ritardo, oltre tutti i termini convenzionali e di uso commerciale, nel pagamento dei servizi comunque assicurati dalla società.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 4 depositata il 10 gennaio 2017, con la quale è stato ribadito l’obbligo giuridico di istituire uno specifico organo di controllo all’interno dell’ente locale deputato al monitoraggio delle attività della società partecipata.

Il giudizio ha avuto ad oggetto una società in house costituita nel 2004 per la gestione degli impianti destinati al servizio di discarica.

Tali compiti venivano dispiegati dalla società anche per conto di altri diciotto enti locali siti nei territori limitrofi, i quali erano stati autorizzati dal Commissario Regionale ai rifiuti all’utilizzo del predetto impianto di discarica per lo smaltimento dei propri rifiuti.

L’utilizzazione dell’impianto di discarica, però, era stato fatto senza procedere alla stipula dei relativi contratti di servizio con la società e, quindi, senza alcuna possibilità per quest’ultima di prevedere il tempo di pagamento delle fatture, come pure senza alcuna previsione della spesa da sostenere da parte degli enti locali conferenti.

Tale situazione aveva comportato l’accumulo di debiti largamente consistenti verso la società, poi dichiarata fallita.

Per tale vicenda sono stati ritenuti responsabili numerosi soggetti nelle rispettive qualità di Sindaci, Segretari comunali e Responsabili di area tecnica e di area finanziaria.

Nello specifico, per gli enti conferenti i rifiuti, la condotta gravemente colposa è stata ravvisata nel fatto di non essersi attivati per addivenire alla regolamentazione convenzionale del servizio, che avrebbe imposto singole scadenze di pagamento, permettendo il corretto funzionamento della società.

Allo stesso modo sono stati ritenuti responsabili i funzionari e gli amministratori dell’ente socio che, proprio in mancanza di un ufficio o delle procedure specifiche atte a concretare un controllo di tipo “analogo” sulla partecipata, avrebbero dovuto supervisionare le problematiche emergenti della gestione stessa (ben note all’interno degli uffici comunali).

Come più volte è stato sottolineato nella sentenza, “l’esistenza di una società in house comporta un’immedesimazione organica della stessa con l’ente socio unico, per cui ogni scelta operata deve essere attribuita alla responsabilità di coloro che nell’ente locale avrebbero avuto il preciso compito di impedire questa emorragia di denaro pubblico”.

Si segnalano i ns. seminari in materia di società partecipate: “Organismi partecipati e anticorruzione: vincoli e responsabilità” e “Società: le scadenze e gli adempimenti dopo il d.lgs.175/2016

Leggi la sentenza
CC Giur. Lazio sent. n. 4 -17


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