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Autonomie, del. n. 1 – Tempo determinato: calcolo limite di spesa in mancanza di spesa storica


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 1/2017, pubblicata sul sito il 14 gennaio, hanno chiarito che nell’ipotesi in cui non sia stata sostenuta alcuna spesa nell’anno 2009, ovvero nel triennio 2007/2009, ai fini della determinazione del limite di spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, l’ente locale può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente.

Nell’aggregato “spesa di personale” soggetto a limitazione devono essere ricomprese le spese relative alla integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili.

La questione di massima era stata rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 357/2016.

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale: cosa cambia dopo lo sblocco delle assunzioni negli enti locali” in programma il 20 gennaio p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 1 – 17


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