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Campania, del. n. 2 – Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di derogare alle prescrizioni di cui all’articolo 250 del Tuel (Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento), ovvero dare copertura finanziaria a spese oltre i limiti degli accertamenti con particolare riferimento alle spese assolutamente necessarie ed indispensabili ad assicurare continuità al funzionamento dell’ente e garantire l’erogazione di servizi essenziali, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione della spesa fosse suscettibile di cagionare danni a persone e/o cose o procurare all’ente un danno superiore alla spesa stessa.

L’ente ha evidenziato che l’“applicazione rigorosa della normativa” comporterebbe la paralisi delle attività, l’interruzione di pubblici servizi ovvero l’erogazione di un livello di servizi certamente non adeguato.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 2/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 gennaio, hanno dichiarando inammissibile il quesito posto, in quanto relativo a una specifica attività amministrativo-gestionale.

La Corte dei Conti, in virtù della sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità, non può svolgere una funzione “consulenziale” (generale) sull’attività dell’Amministrazione, né essere coinvolta in valutazioni politiche (“lato sensu” intese) ovvero nell’assunzione del ruolo di “legislatore” o di Autorità di controllo che possa autorizzare, in presenza di determinate circostanze di fatto, condotte “contra legem”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 2 – 17


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