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Trasporto sanitario: affidamento diretto e prioritario alle associazioni di volontariato


L’affidamento diretto e prioritario alle associazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario è legittimo nella misura in cui tale modalità di organizzazione del servizio realizza i principi europei di universalità, di solidarietà, di efficienza economica e di adeguatezza.

La giustificazione della deroga rispetto al regime ordinario di affidamento degli appalti pubblici è limitata alle associazioni di volontario e non si estende alle cooperative sociali.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4902 del 22 novembre 2016.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, il principio enunciato nella sentenza della Corte di Giustizia Ue 11 dicembre 2014 C-113/13, che ha affermato la compatibilità con il diritto europeo dell’affidamento diretto e prioritario alle associazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza, deve intendersi esteso anche al trasporto sanitario ordinario (Cons. St., sentenza n. 3615/2016).

Tale trattamento più favorevole tuttavia, si riferisce esclusivamente alle associazioni di volontariato e non anche alle cooperative sociali.

Ciò in ragione della differenza degli statuti normativi e delle finalità delle due tipologie di enti.

Anche se le cooperative sociali hanno come scopo la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini senza scopo di lucro, tuttavia la legge sulle cooperative sociali si basa sulla cooperazione, e quindi su una forma lavorativa comune rivolta a provocare un vantaggio economico a coloro che fanno parte della cooperativa stessa, a differenza delle associazioni di volontariato, che, al contrario, non attribuiscono neanche un’utilità economica indiretta agli associati (che prestano al loro attività in modo volontario, spontaneo e necessariamente gratuito).

 


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