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Puglia, del. n. 201 – Incarico di portavoce


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla nomina di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione (ex articolo 7 della legge 150/2000).

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 201/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 gennaio 2017, hanno ribadito che a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto, tra l’altro, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato (anche nell’ambito di procedure di mobilità), di acquisire personale attraverso l’istituto del comando, di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del Tuel, di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nonché di attribuire incarichi di studio e consulenza (articolo 1, comma 420, lett. c), d), e), f) e g) della legge 190/2014).

Di conseguenza, le amministrazioni provinciali non possono far ricorso alla figura del portavoce trattandosi, in ogni caso, di un incarico che assume carattere oneroso in virtù della corresponsione dell’apposita indennità prevista ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 della legge 150/2000.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-puglia-del-n-201-16


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