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Le carenze significative nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto


L’Anac ha approvato, con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016, le Linee Guida n. 6, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.

L’Autorità, nell’ottica di assicurare l’adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire certezza agli operatori economici, ha fornito indicazioni operative e chiarimenti in merito alle fattispecie idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore

economico e ai criteri da seguire nelle valutazioni della rilevanza delle cause di esclusione.

L’articolo 80 d.lgs. 50/2016, rubricato “motivi di esclusione” reca l’elenco dei c.d. requisiti di carattere generale (o di idoneità morale) che devono possedere sia i concorrenti che i subappaltatori.

Esso, al pari del previgente articolo 38 del d.lgs. 163/2006, reca l’elenco di molteplici requisiti, la cui mancanza costituisce “motivo di esclusione”.

Tra essi, viene qui in rilievo la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), consistente nel “grave illecito professionale”.

In particolare è testualmente previsto che la stazione appaltante esclude l’operatore economico “quando dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano:

– le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

– il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

– il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;

– ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

L’articolo 80, comma 13, demanda alle linee guida di individuare la casistica non di tutti gli illeciti professionali, ma solo di quello consistente nella significativa carenza nell’esecuzione di un precedente contratto.

Si evidenzia che le fattispecie esemplificative individuate nelle Linee guida non danno luogo all’esclusione automatica del concorrente in quanto la valutazione in ordine alla rilevanza ostativa di ciascuna circostanza è rimessa in via esclusiva alla stazione appaltante.

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