Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Autonomie, del. n. 36 – Vigilanza sullo stato di esecuzione dei piani di riequilibrio


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 36/2016, pubblicata sul sito il 21 dicembre, hanno chiarito che l’attività di accertamento delle Sezioni regionali sullo stato di attuazione dei piani di riequilibrio non è diretta solamente ad una verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente, ma ad analizzare la situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto.

L’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve, dunque, individuarsi nell’attuazione di un graduale percorso di risanamento dell’ente atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto.

Conseguentemente, particolare attenzione deve essere rivolta, durante la fase attuativa del piano, alle eventuali fattispecie di concreto aggravamento del quadro complessivo della finanza dell’ente e che possano compromettere l’essenziale finalità di risanamento evidenziando un trend negativo difficilmente reversibile.

La questione di massima in merito alla corretta interpretazione dell’art. 243-quater comma 7 del Tuel con specifico riguardo al “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi” in costanza del quale la stessa norma prevede l’attivazione della procedura di dissesto c.d. guidato, era stata rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale di controllo per la Sicilia con deliberazione n. 185/2016.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il ricorso alla procedura di riequilibrio non può rivelarsi un artificioso escamotage con il quale si evita la dichiarazione di dissesto, protraendosi indebitamente una situazione nella quale già sussistono i presupposti richiesti dal legislatore per procedere alla dichiarazione prevista dall’articolo 244 del Tuel.

Pertanto, all’amministrazione dell’ente locale spetta il compito di attuare, mediante concrete attività gestionali amministrative, gli obiettivi di riequilibrio finanziario pluriennale fissati nel piano permanendo in capo a quest’ultima, al responsabile del servizio finanziario ed al segretario comunale, secondo le rispettive competenze, l’obbligo di segnalare il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 244 del Tuel (dissesto finanziario), con piena assunzione di responsabilità per i danni che possano derivare alle finanze pubbliche dall’elusione della normativa in materia.

Leggi la deliberazione
cc-sez-autonomie-del-n-36-16


Richiedi informazioni