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Lombardia, del. n. 402 – Finanziamenti da parte dell’azienda speciale totalmente partecipata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ricevere dalla propria azienda speciale totalmente partecipata un finanziamento a breve termine, al fine di evitare il ricorso all’anticipazione di tesoreria.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 402/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno evidenziato che l’anticipazione concessa dal tesoriere ai sensi dell’articolo 222 del Tuel costituisce una forma eccezionale di finanziamento accordata agli enti esclusivamente per fronteggiare momentanee deficienze di cassa derivanti da un fisiologico sfasamento temporale tra flussi di entrata e flussi di spesa.

Tale forma di finanziamento (che non costituisce indebitamento) è collegata in modo inscindibile con il servizio di tesoreria e non può essere concessa da un soggetto diverso dal tesoriere dell’ente individuato tra i soggetti abilitati di cui all’art. 208 del Tuel.

Qualsiasi altra forma di finanziamento che il Comune riceva da soggetti al di fuori del rapporto di tesoreria deve essere ricondotta all’esercizio del credito e quindi alla categoria dell’indebitamento con il conseguente obbligo di destinazione esclusiva a spese di investimento sancito dall’art. 119 della Costituzione.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lombardia-del-n-402-16


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