Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 398 – Ricognizione e mantenimento delle partecipazioni societarie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di mantenere la propria partecipazione in una società che si occupa del servizio di teleriscaldamento.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 398/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno ribadito che l’ente locale non può svolgere attività di impresa, e la possibilità quindi, di costituire società o è prevista espressamente dalla legge oppure può essere consentita per lo svolgimento di servizi generali (servizi pubblici economici e non).

In particolare, sulla base della definizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera h), del d.lgs. 175/2016, possono considerarsi di interesse generale “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale “

SELF segnala il seminario di Studi “Società: le scadenze e gli adempimenti dopo il d.lgs.175/2016” in programma il 27 gennaio 2017.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lombardia-del-n-398-16


Richiedi informazioni