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Veneto, del. n. 386 – Rapporto spesa di personale/spesa corrente: norma abrogata


Un sindaco ha chiesto se, considerata l’intervenuta abrogazione della lettera a), comma 557, dell’art. 1 della legge 296/2006, siano ancora applicabili nel 2016, per mancato rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nell’anno finanziario 2015, le sanzioni del divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, prevista dal comma 557 ter.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 386/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno chiarito che essendo venuto meno il vincolo che poggia sul rapporto tra spesa del personale e corrente, ragionevolmente devono ritenersi venuti meno anche i relativi effetti “sanzionatori” a carico degli enti locali che abbiano violato detto vincolo.

L’effetto abrogativo opera anche nei confronti delle conseguenze della violazione del vincolo posta in essere durante la vigenza della norma, seppur le dette conseguenze trovino applicazione nell’esercizio finanziario successivo.

In altri termini, la mancata osservanza della riduzione, nel corso dell’anno 2015, del rapporto fra spese di personale e spese correnti di cui all’articolo 1, comma 557, lettera a), della legge 296/2006 (norma ora abrogata) non comporta per l’amministrazione locale l’applicazione, nell’anno 2016, del divieto assunzionale previsto dal comma 557-ter della medesima disposizione.

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cc-sez-controllo-veneto-del-n-386-16


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