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Gare: il RUP può essere nominato presidente della commissione di gara


Anche nel vigore del Nuovo Codice degli appalti, il RUP può essere nominato presidente della commissione di gara.

Questo quanto chiarito dal Tar Brescia con la sentenza n. 1757 del 19 dicembre 2016 in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 77 del d.lgs. 50/2016 che disciplina la formazione e l’attività delle commissioni di gara.

Tale norma, come evidenziato dai giudici amministrativi, si applicherà solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari.

Sino a quel momento, “la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

Tuttavia, anche a regime, il cumulo delle funzioni di RUP e di presidente della commissione di gara non viola le regole di imparzialità, come ritenuto dal consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nella vigenza del d.lgs. 163/2006.

Al riguardo si osserva che la problematica interpretativa sorge dal fatto che la precedente disciplina contenuta nell’articolo 84, comma 4, del d.lgs. 163/2006 eccettuava espressamente il presidente consentendo, quindi, la possibilità di individuare il presidente della commissione nel responsabile unico del procedimento o nel dirigente della stazione appaltante.

Al contrario, la nuova disciplina contenuta nell’articolo 77, comma 4, non riporta più la distinzione tra commissari e presidente ma si limita a precisare che “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

Tuttavia, come evidenziato dai giudici amministrativi, deve ritenersi estensibile alla nuova normativa il principio secondo cui non sussiste un rigido divieto di partecipazione del Rup alle commissioni di gara (Consiglio di stato, parere n. 1767/2016; Consiglio di stato, sentenza n. 5299/2015 e n. 4938/2002).

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