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Sardegna, del. n. 145 – Contratti di assicurazione in favore degli amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, comma 5, del Tuel che prevede la possibilità di assicurare gli amministratori per i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 145/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 dicembre, hanno ribadito che tale disposizione facoltizza (e non obbliga) il Comune a destinare, in sede di bilancio, le risorse possibili sia per l’assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei casi ammessi, e comunque “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (in tal senso, Basilicata, del. nn. 37 e 39 del 2016).

Il riferimento alla necessità di non determinare “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, nell’assenza di un parametro storico di riferimento per la specifica tipologia di spesa, dev’essere inteso quale richiamo all’amministrazione all’invarianza della spesa, dovendosi far fronte a dette spese con le ordinarie risorse a disposizione dell’Ente a legislazione vigente (in tal senso, Corte dei conti, sez. Marche, del. n. 74/2016; sez. Lombardia, del. n. 452/2015)

Come evidenziato dai magistrati contabili, con riferimento ai contratti di assicurazione in favore degli amministratori per i rischi del loro mandato, la norma non può che operare per il futuro e dunque legittimare il pagamento a carico del bilancio dell’Ente di eventuali premi assicurativi solo successivamente dal 15 agosto 2015 (data di entrata in vigore dell’articolo 7 bis, comma 1, del d.l. 78/2015 che ha modificato il comma 5 dell’articolo 86 del Tuel).

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-sardegna-del-n-145-16


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