Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, comma 5, del Tuel che prevede la possibilità di assicurare gli amministratori per i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 145/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 dicembre, hanno ribadito che tale disposizione facoltizza (e non obbliga) il Comune a destinare, in sede di bilancio, le risorse possibili sia per l’assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei casi ammessi, e comunque “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (in tal senso, Basilicata, del. nn. 37 e 39 del 2016).
Il riferimento alla necessità di non determinare “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, nell’assenza di un parametro storico di riferimento per la specifica tipologia di spesa, dev’essere inteso quale richiamo all’amministrazione all’invarianza della spesa, dovendosi far fronte a dette spese con le ordinarie risorse a disposizione dell’Ente a legislazione vigente (in tal senso, Corte dei conti, sez. Marche, del. n. 74/2016; sez. Lombardia, del. n. 452/2015)
Come evidenziato dai magistrati contabili, con riferimento ai contratti di assicurazione in favore degli amministratori per i rischi del loro mandato, la norma non può che operare per il futuro e dunque legittimare il pagamento a carico del bilancio dell’Ente di eventuali premi assicurativi solo successivamente dal 15 agosto 2015 (data di entrata in vigore dell’articolo 7 bis, comma 1, del d.l. 78/2015 che ha modificato il comma 5 dell’articolo 86 del Tuel).
Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-sardegna-del-n-145-16