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Utilità illecite tratte dal prezzo della corruzione: danno da tangente e danno all’immagine


La provvista utile al soggetto corruttore per porre in essere la condotta corruttiva si traduce causalmente in un danno patrimoniale all’ente.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, sez. giur. Lombardia, con la sentenza n. 199 depositata il 20 settembre 2016, con la quale il Sindaco di un’amministrazione comunale è stato condannato al risarcimento del c.d. danno erariale da tangente per avere il medesimo stipulato un accordo criminoso con altri soggetti, tutti facenti parte di un articolato sodalizio criminoso consistente sostanzialmente nell’artificioso e fraudolento aumento del prezzo della fornitura di gas.

Il danno è stato quantificato nell’importo della tangente “incassata” dal compiacente funzionario pubblico, ciò sulla scorta del più volte ribadito principio pretorio secondo cui il costo delle cosiddette “mazzette” nelle procedure ad evidenza pubblica si traduce causalmente in un aumento dei prezzi rispetto a quelli comuni di mercato.

E’ di tutta evidenza, infatti, che nessun operatore economico pone in essere una condotta penalmente illecita, quale la promessa e il successivo pagamento di una “tangente”, se non a condizione di ritrarne un’utilità almeno pari o (più verosimilmente) superiore (Corte dei conti Lombardia, sent. n. 170/2015).

In considerazione dell’indubbia ed intrinseca gravità dei fatti, il Sindaco è stato inoltre condannato a risarcire il danno all’immagine arrecato all’amministrazione (pari al doppio delle utilità illecite tratte dal prezzo della corruzione).

Leggi la sentenza
cc-giur-lombardia-sent-n-199-16


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