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La Corte dei Conti può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici


L’affidamento di un incarico dirigenziale extra dotazione organica, a tempo determinato, in assenza di una procedura selettiva e nell’inosservanza del vincolo finanziario imposto agli enti locali, è illegittimo e produce un danno erariale.

In tale ipotesi la Corte dei conti non va oltre i suoi poteri nel verificare la compatibilità delle scelte dell’amministrazione con le norme della legge finanziaria e con quelle che regolano i criteri di scelta del personale.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, con la sentenza n. 22228 del 3 novembre 2016.

Nel caso di specie il Presidente della Provincia era stato condannato dal giudice di prime cure per il danno erariale derivante dall’affidamento di un incarico dirigenziale instaurato intuitu personae, in assenza di qualsivoglia procedura selettiva nonché di particolari qualifiche o professionalità in capo alla persona scelta, che aveva determinato uno sforamento del tetto massimo di spesa consentito ai fini del mantenimento dell’equilibrio di bilancio.

Tale sentenza era stato poi confermata anche dalla Corte d’Appello della Corte dei Conti.

Il Presidente aveva quindi proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione denunciando il difetto assoluto di giurisdizione del giudice contabile, non potendo la Corte dei Conti sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’amministratore.

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori, che costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare, deve comunque ispirarsi a criteri di economicità e di efficienza.

Il mancato rispetto di tali principi assume rilevanza sul piano della legittimità (e non della mera opportunità) dell’azione amministrativa.

Di conseguenza, quando la Corte dei conti va ad indagare se gli strumenti utilizzati dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei ai fini dell’interesse pubblico da perseguire, non “sconfina” nella sfera del merito, riservata all’amministrazione.


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