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Liguria, del. n. 99 – Mancato stanziamento dell’indennità di funzione del Sindaco


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta procedura di imputazione al bilancio dell’ente della spesa connessa al pagamento delle indennità di funzione (pregresse) richieste da parte dell’ex sindaco, non solo mai erogate ma neppure previste in bilancio.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 99/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 dicembre, hanno ritenuto configurabile la fattispecie del debito fuori bilancio, con particolare riferimento all’ipotesi prevista al comma 1, lett. e), dell’art. 194 del Tuel, in quanto debito proveniente dall’acquisizione di un servizio di evidente utilità reso in favore dell’ente locale nell’espletamento di pubbliche funzioni, se pur in mancanza della registrazione sul competente intervento o capitolo di bilancio nonché della relativa attestazione della copertura finanziaria.

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, l’Ente potrebbe ricorrere al finanziamento di tale spesa, una volta acclarato che il credito è giuridicamente esistente (ovvero sussista e se sia certo, liquido ed esigibile), nell’ambito della gestione corrente del bilancio 2016, in presenza di fondi idonei e capienti.

La prestazione del Sindaco, infatti, discende dalla legge, ossia dalla consultazione elettorale, e la prestazione indennitaria è prevista dalla normativa di settore: quindi, la verifica dell’utilità e dell’arricchimento dell’ente da parte dell’organo consiliare risulta non necessaria.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-liguria-del-n-99-16


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