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Appalti: la stazione appaltante è tenuta ad indicare nei documenti di gara i costi della sicurezza


La stazione appaltante ha l’obbligo di evidenziare, nei documenti di gara, i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, in forza delle specifiche previsioni in materia dettate dal d.lgs. 81/2008, cui rinvia il d.lgs. 50/2016.

I concorrenti, a loro volta, devono indicare nell’offerta economica sia i costi di sicurezza (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere sulla normativa n. 1098 del 26 ottobre 2016, con il quale ha risposto ad un quesito posto da una stazione appaltante in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, nella parte riguardante la determinazione del minor prezzo dell’appalto.

In particolare l’ente ha chiesto se gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e del costo del personale, siano da escludere dal ribasso percentuale (come prevedeva il previgente assetto normativo recato dal d.lgs. 163/2006) ancorché specificati in dettaglio nell’offerta, ovvero se debbano essere considerati inclusi, insieme ai lavori, in un’unica voce “prezzo d’appalto”, costituente la base di gara da assoggettare al ribasso.

La questione interpretativa nasce dal fatto che una specifica disposizione in tema di piani di sicurezza, analoga a quella prevista dall’art. 131 del d.lgs. 163/2006, non è attualmente contemplata nel d.lgs. 50/2016.

Come evidenziato dall’Anac, nonostante il Nuovo Codice non contenga una specifica disposizione in ordine alla redazione dei piani di sicurezza, fa tuttavia riferimento agli stessi in alcune previsioni normative, richiamando sul tema la disciplina contenuta nel d.lgs. 81/2008.

Al riguardo, l’Allegato XV del d.lgs. 81/2008 indica i contenuti del Piano di sicurezza e prevede espressamente, al punto 4.1.4., che i costi della sicurezza sono compresi nell’importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

A sua volta l’art. 100 del predetto decreto legislativo individua il contenuto del piano (con la stima dei costi della sicurezza quali indicati nell’allegato XV), mentre l’art. 26, comma 6, stabilisce che «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture».

Di conseguenza, i piani di sicurezza formano parte integrante del contratto d’appalto ed i fondi necessari per dare attuazione a quanto in essi previsto non sono soggetti a ribasso d’asta: ciò al fine di assicurare che l’adempimento alle misure volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori avvenga in modo puntuale, evitando che tale obiettivo possa essere compromesso dalla concorrenza tra le imprese partecipanti alle gare d’appalto e dalle relative offerte di ribasso.

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