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Abruzzo, del. n. 236 – Assunzione di personale insegnante/educativo


Un sindaco ha posto una serie di quesiti attinenti nello specifico alla assunzione di personale insegnante/educativo da destinare alle scuole materne (infanzia e asili nido).

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 236/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 dicembre, hanno evidenziato che il legislatore, allo scopo di “garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido degli enti locali”, ha dettato una disciplina specifica per le assunzioni del personale educativo e docente (commi 228-bis/quinquies, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016).

Per il reclutamento di tale personale, pertanto, non si applicano i limiti relativi al turn over (oggi, nella misura del 25% ai sensi dell’articolo 1, comma 228, della legge 208/2015).

Condizione preliminare, in termini di contenimento dei costi, posta dal legislatore, infatti, è che la spesa per il personale docente ed educativo non superi complessivamente “la spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell’anno educativo e scolastico 2015-2016”.

La tipologia di spesa viene, poi, assoggettata a ulteriori vincoli, consistenti nel rispetto degli equilibri di bilancio cioè “degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali” (c.d. pareggio di bilancio) e nel rispetto delle “norme di contenimento della spesa di personale”. Vincoli più specifici si riscontrano nella disponibilità di organico (disponibilità dei posti in dotazione organica nei profili professionali) e nell’ambito temporale in cui è consentito il piano assunzionale straordinario (triennio 2016-2018).

Tale interpretazione è coerente con quanto già legiferato per la stabilizzazione del personale precario delle scuole statali dalla legge n. 107/2015, sulla cui scia sono stati introdotti i commi 228-bis e 228-quater, in un momento successivo, dall’articolo 17 del decreto legge 113/2016,  con la previsione, anche per gli enti locali, di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente in analogia con le previsioni per le istituzioni scolastiche statali contenute nella citata legge 107/2015.

Il legislatore, cioè, ha voluto perseguire il fine di risolvere (o quantomeno di ridurre) il problema del precariato, anche relativamente alle scuole dell’infanzia e degli asili nido dei comuni, sopperendo, così, al vuoto lasciato dalla legge n. 107/2015.

Relativamente alle concrete modalità di attuazione del piano straordinario di assunzione, il comma 228-ter prevede la possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato mediante riduzione stabile del plafond destinabile alle assunzioni a tempo determinato di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, a condizione che, così facendo, gli enti siano in grado di sostenere, a regime, la spesa di personale di cui all’articolo citato, per il personale destinatario delle assunzioni.

Restano chiaramente fermi gli obiettivi del saldo non negativo in termini di competenza tra entrate e spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale.

Circa le modalità di assunzione il comma 228-ter prevede tre modalità:

  1. scorrimento delle graduatorie dei precari indette dall’Ente (purché adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del d.l. 101/2013 nonché dell’articolo 1, comma 558 della legge 296/2006 e dell’articolo 3, comma 90 della legge n. 244/2007),
  2. ricorso a personale inserito in “altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami”.
  3. stabilizzazione del personale educativo/insegnante in possesso di specifici requisiti

Il comma 228-quater prevede, infine, un’ulteriore facoltà per gli enti locali, quella di esperire “Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, ….nell’ambito della propria autonomia organizzativa, …procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all’interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l’infanzia”.

Essi possono, inoltre, “valorizzare tali esperienze” prevedendo, anche contestualmente:

  • la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016;
  • il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un’esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell’amministrazione che bandisce il concorso (ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, e in applicazione dell’articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006, e dell’articolo 3, comma 90, della legge n. 244/2007).

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Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-abruzzo-del-n-236-16


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