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Abruzzo, del. n. 234 – Gara gestione della rete gas: valore delle reti e degli impianti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al criterio da utilizzare per determinare il valore delle reti e degli impianti di proprietà destinati alla distribuzione del gas, da mettere a gara.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 234/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 dicembre, hanno evidenziato che alla scadenza delle concessioni gli enti locali hanno tre opzioni:

a)      l’ente non riscatta l’impianto ma affida al nuovo concessionario il servizio trasferendogli il diritto di riscatto che lo stesso eserciterà corrispondendo il VIR al gestore uscente e la RAB ai successivi;

b)      l’ente riscatta, se non può beneficiare della devoluzione gratuita, il relativo impianto e, nell’affidare ad altro soggetto il relativo servizio, mantiene la titolarità degli impianti di rete per la cui messa a disposizione riceverà comunque una remunerazione che al fine di non essere ricaricata eccessivamente sulle tariffe praticate all’utenza viene determinata sulla RAB (anziché sul valore industriale) salvo eventuale adeguamento (autorizzato dall’AEEGSI) in caso di notevole scostamento rispetto al VIR;

c)      l’ente riscatta l’impianto (sempre se non è prevista la devoluzione a titolo gratuito) e ne cede la proprietà, con destinazione al servizio di rete, al concessionario vincitore della gara.

Di conseguenza, in caso della peraltro obbligatoria cessione della proprietà delle reti da parte del gestore uscente, quest’ultimo si vedrà riconosciuto il VIR mentre laddove l’alienazione degli impianti avviene da parte del comune (in sede di affidamento del servizio) il valore del trasferimento andrà determinato sulla base della RAB.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-abruzzo-del-n-234-16


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