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Emilia, del. n. 119 – Modifica ripiano del disavanzo approvato dal Commissario


Un sindaco ha chiesto se il Consiglio comunale, insediatosi dopo lo svolgimento di recenti elezioni amministrative, possa modificare la deliberazione già assunta dal Commissario prefettizio relativa al ripiano del disavanzo di amministrazione 2015.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 119/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 dicembre, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 30/2016 secondo cui, nell’ipotesi di commissariamento dell’ente, la decisione relativa al recupero del disavanzo deve essere adottata dal commissario prefettizio sulla base della sostenibilità finanziaria del piano di recupero stesso che può avere una durata temporale annuale o anche pluriennale.

L’ulteriore vincolo temporale della “durata della consiliatura” di cui all’articolo 188 del Tuel si applica unicamente nell’ipotesi in cui il ripiano del disavanzo accertato in sede di rendiconto di esercizio sia adottato dall’organo consiliare, competente in via ordinaria.

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’accertamento del disavanzo di amministrazione da parte dell’organo (commissario prefettizio) che, per un limitato periodo di tempo, si occupa della gestione dell’ente locale in sostituzione degli organi elettivi, impone al predetto organo l’adozione di provvedimenti idonei a recuperare l’eventuale disavanzo accertato in sede di approvazione del rendiconto di un determinato esercizio.

Ciò non impedisce però che, a seguito dello svolgimento di elezioni amministrative cui consegua la formazione dei nuovi organi di gestione ordinaria dell’ente locale, l’organo consiliare competente possa modificare la delibera adottata dal commissario prefettizio relativa al recupero del disavanzo, purché ciò avvenga nei limiti del rispetto dei vincoli temporali imposti dall’articolo 188 TUEL (ripiano anche pluriennale, ma di durata massima triennale e limite della consiliatura) e sempreché la decisione trovi il suo fondamento in una diversa valutazione della sostenibilità finanziaria del nuovo piano di recupero del disavanzo.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-emilia-del-n-119-16


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