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Veneto, del. n. 378 – Riduzione del fondo in relazione alla avvenuta cessazione di dipendenti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 secondo cui, a decorrere dal 1º gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo “determinato” per l’anno 2015 e comunque deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto anche del personale “assumibile” ai sensi della normativa vigente.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 378/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 dicembre, hanno evidenziato che gli aspetti innovativi della nuova formulazione contenuta nel comma 236 rispetto all’analoga previsione vincolistica contemplata dall’articolo 9, comma 2-bis, del d.l 78/2010 sono almeno tre:

1)      l’introduzione di due “precondizioni”, l’una, data dal tempo necessario all’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 124/2015 (peraltro di recente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 251/2016), l’altra, da sopraggiunte esigenze di finanza pubblica;

2)      l’inserimento dell’inciso “tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”, ovvero del possibile turnover concesso dalla stessa Legge di stabilità 2016 (Corte dei Conti sez. Lombardia, del 123/2016).

3)      l’assenza del periodo finale per consolidare nel tempo le riduzioni operate al trattamento accessorio; la norma fissa l’entità massima della spesa per il trattamento accessorio del personale che non potrà, quindi, superare l’importo fissato per il 2015, a cui dovranno fare riferimento tutti i Fondi degli anni successivi

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cc-sez-controllo-veneto-del-n-378-16


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