Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Liguria, del. n. 95 – Rimborso spese di viaggio revisori: modifiche nel corso del rapporto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della normativa relativa al criterio di calcolo del rimborso delle spese di viaggio da riconoscere ai componenti l’organo di revisione residenti fuori sede.

In particolare l’ente ha chiesto se la definizione delle modalità di rimborso delle spese di viaggio (che il DM 20 maggio 2005 prevede sia stabilita con fonti di natura eterogenea: regolamento di contabilità, atto di nomina o apposita convenzione) possa ritenersi soggetta a modificazioni unilateralmente disposte in corso di rapporto oppure debba considerarsi definitivamente stabilita, per tutta la durata, dalla disciplina vigente al momento dell’instaurazione.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 95/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 dicembre, hanno che in base all’articolo 241, comma 7, del Tuel e all’articolo 3 del DM 20 maggio 2005, i criteri di determinazione del rimborso delle spese di viaggio dei revisori dei conti degli enti locali non possono essere variati, in corso di rapporto, in virtù di atti amministrativi adottati dal medesimo ente locale.

Va tenuto presente, infine, che, comunque, in virtù dell’articolo 241, comma 6-bis, del Tuel (introdotto dall’art. 19 del d.l. 66/2014) l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio ai componenti dell’organo di revisione “non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-liguria-del-n-95-16


Richiedi informazioni