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Liguria, del. n. 94 – La spesa di personale del Comune e della società in house


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della nozione “spesa di personale” indicata dall’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006 e, in particolare, se nell’ambito dell’ammontare complessivo di spesa che occorre calcolare ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, il comune debba ricomprendere anche le retribuzioni lorde di tre dipendenti, transitati a titolo definitivo, nei ruoli di una società in house, affidataria del servizio idrico integrato.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 94/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 dicembre, hanno ribadito che la disciplina vincolistica in materia di personale deve essere applicata distintamente, per l’ente locale e per la società, ciascuno con esclusivo riferimento ai propri documenti contabili e ai dati del proprio bilancio (in tal senso, Corte dei conti sez. Toscana n. 10/2013; sez. Lombardia n. 447/2013).

In altri termini, il personale trasferito definitivamente alla società in house, non deve essere conteggiato nel bilancio comunale (e dunque non rileva ai fini del rispetto della disciplina vincolistica in materia di personale).

Diversamente, le spese del Comune e della società in house dovranno essere unite nel bilancio consolidato del Comune, come previsto dall’articolo 5 del d.lgs. 118/2011, che, come noto, assume solo valenza informativa.

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Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-liguria-del-n-94-16


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