Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della materia degli incentivi per le funzioni tecniche disciplinate dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 333/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 novembre, hanno chiarito che la norma riconosce il compenso incentivante anche per gli appalti di forniture e servizi, senza che sia necessaria la presenza di un appalto misto ossia di un appalto di un servizio o fornitura collegato ad un lavoro pubblico (ossia a prescindere da ogni collegamento con l’esecuzione di lavori, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016).
Al contrario, non risultano incentivabili le attività relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza, in quanto non indicate nel comma 2 dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016.
Pertanto, come ricordato anche dall’Anac nelle linee guida n. 1 sull’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, nel caso di progettazione interna non potrà essere riconosciuto l’incentivo del 2% in quanto non previsto dalla legge delega (articolo 1, comma 1, lettera rr) della legge 11/2016).
Relativamente ai criteri da utilizzare per graduare l’importo dell’incentivo, i magistrati contabili hanno evidenziato, in via generale, che gli stessi devono essere conformi a parametri di congruità e di ragionevolezza.
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cc-sez-controllo-lombardia-del-n-333-16