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Lombardia, del. n. 314 – Unione costituita da Comuni di diverse dimensioni demografiche


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle autonome facoltà assunzionali dell’Unione costituita da comuni di diverse dimensioni demografiche.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 314/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 novembre, hanno chiarito che, relativamente alla spesa di personale degli enti facenti parte dell’Unione, occorre distinguere tra:

  • unioni costituite ai sensi dell’art. 14, comma 28, del d.l. 78/2010, e alle quali partecipano comuni che hanno popolazione fino a 5.000 abitanti (3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), tenuti ad associarsi in unioni o convenzioni, tramite le quali esercitare obbligatoriamente, in forma associata, una serie di funzioni fondamentali specificamente indicate: in tal caso il legislatore ha previsto, solo per i comuni di piccola taglia, che siano considerate in maniera cumulata, tra gli enti coinvolti, le spese di personale e le facoltà assunzionali, consentendo, nell’invarianza della spesa complessiva, compensazioni tra i bilanci dei singoli comuni (art. 14, comma 31 quinquies, del d.l. 78/2010);
  • unioni di comuni e le altre unioni, costituite in forza della previsione generale di cui all’art. 32 del Tuel: in tal caso il contenimento dei costi del personale dei comuni deve essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall’Unione dei comuni

Relativamente al soggetto “unione dei comuni”, l’articolo 1, comma 229, della legge 208/2015 prevede che dal 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.

Alle unioni di comuni, in quanto enti locali ai sensi dell’art. 2 del Tuel, si applicano inoltre i vincoli in materia di assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile contenuti nell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (riduzione del 50% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009).

Tuttavia, la concreta applicazione del parametro potrebbe risultare difficile per l’assenza di un dato relativo all’unione in quell’esercizio o per la presenza di un dato incomparabile, in quanto relativo ad una soggettività unionale avente compiti e funzioni sensibilmente diverse dalle attuali.

A tal proposito, spetta agli enti coinvolti nel processo associativo (comuni partecipanti e unione), attraverso lo Statuto dell’Unione, organizzare la ripartizione delle risorse e l’imputazione delle spese di personale afferenti alle funzioni svolte dall’unione in modo da evitare che la somma complessiva della spesa del personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa affrontata da tutti i soggetti della realtà associativa superi, nel complesso, il parametro individuato nell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

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Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lombardia-del-n-314-16


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