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Incarico onorario: non è conferibile a soggetto collocato in quiescenza


L’articolo 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) del d.l. 90/2014, che dispone il divieto per le amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, vietando altresì la possibilità di conferire ai medesimi incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni, è applicabile anche nel caso di incarico onorario (nella specie nomina a difensore civico regionale).

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4718 del 15 novembre 2016, con la quale è stato annullato il provvedimento di nomina del difensore civico regionale in considerazione sia della violazione dell’articolo 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) del d.l. 90/2014, sia della radicale assenza di motivazione capace di giustificare le ragioni della scelta del candidato nominato.

Come ribadito dai giudici amministrativi, i canoni di buon andamento, di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa, attuati dalla legge 241/1990, impongono un’adeguata motivazione anche ad atti di alta amministrazione di carattere fiduciario.

Di conseguenza, quando l’amministrazione affida un incarico fiduciario, è tenuta ad esplicitare le ragioni che l’hanno indotta a privilegiare, tra più candidati, un aspirante rispetto agli altri.

In altri termini, non occorre una rigorosa comparazione tra i requisiti dei singoli candidati, con conseguente motivazione puntuale e specifica, come se si trattasse di un procedimento concorsuale: il provvedimento di nomina piuttosto deve dar conto del fatto che i differenti requisiti di competenza, esperienza e professionalità siano stati valutati in relazione al fine da perseguire.


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