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Società private a partecipazione pubblica: per la cattiva gestione ne risponde il socio pubblico


Nella società di diritto privato a partecipazione pubblica (non in house), il danno arrecato alla società dagli amministratori e dipendenti della società stessa non è perseguibile avanti alla Corte dei Conti, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

In tal caso l’azione erariale è prospettabile non nei confronti dell’amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì nei confronti dei soci enti pubblici che abbiano colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio pregiudicando il valore della partecipazione.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sezioni Unite, con la sentenza n. 21692 del 27 ottobre 2016 con la quale è stato ribadito che in assenza degli elementi identificativi della società in house (pure a fronte dell’impiego pressoché totalitario del capitale pubblico e della natura pubblica dell’attività esercitata), l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a partecipazione pubblica deve essere azionata davanti al giudice ordinario.

Dinanzi alla Corte dei Conti possono essere chiamati a rispondere solo il rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, per le omissioni delle quali egli si sia reso gravemente colpevole trascurando di esercitare i propri diritti di socio e pregiudicando, così, il valore della partecipazione, ovvero gli amministratori o i sindaci, sempre per azioni o omissioni per effetto delle quali si sia compromessa la ragione stessa della partecipazione sociale dell’ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, o che abbiano arrecato direttamente pregiudizio al suo patrimonio.

In altri termini, indipendentemente dal modello prescelto, rimane costante l’obbligo dell’ente che ha costituito una società partecipata di porre in essere tutti i procedimenti di propria competenza per verificare che la società operi conformemente al modello fisiologico previsto dall’ordinamento, onde poter prontamente adottare, all’interno dell’ente, le decisioni discrezionali più opportune e razionali per porre rimedio ad eventuali disfunzioni operative, sia partecipando alle decisioni della società quale socio e con gli ordinari strumenti che in tale qualità gli sono consentiti per influenzare le scelte sociali sia, in ultima analisi, determinandosi per porre fine alla partecipazione stessa (in tal senso; corte dei conti Lazio, sez. giurisdizionale, sentenza n. 304/2016).

Le novità disciplinate dal Decreto di riforma delle società partecipate, con particolare riferimento ai limiti per la costituzione, acquisizione o mantenimento delle partecipazioni pubbliche, saranno approfondite nel seminario di studi “Società: le scadenze e gli adempimenti dopo il d.lgs.175/2016” in programma a Firenze il 27 gennaio 2017


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