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Danno erariale derivante dal mancato incasso degli oneri concessori edilizi


Rispondono del pregiudizio arrecato alle casse pubbliche i dipendenti del settore tecnico che trascurano le attività di loro competenza, propedeutiche alla riscossione degli oneri concessori dovuti all’ente locale.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 302 depositata l’8 novembre 2016, con la quale sono stati condannati per danno erariale il dirigente e i dipendenti del settore tecnico di un ente che avevano omesso di procedere alla riscossione di quanto dovuto dai costruttori beneficiari dei permessi a costruire, non applicando le sanzioni pecuniarie per il ritardato versamento e non escutendo le polizze fideiussorie previste per il caso di morosità.

Il danno derivante dalla cattiva gestione delle pratiche edilizie è stato quantificato con i mancati incassi da parte del comune (per effetto della sopravvenuta inesigibilità, per prescrizione, dei crediti).

Per tali irregolarità è stato condannato il dirigente del settore, che aveva omesso di esercitare qualsiasi funzione propulsiva in ordine alla corretta gestione delle pratiche relative agli oneri concessori, tanto per quanto concerne la determinazione degli stessi, che per la vigilanza sugli atti di riscossione.

Sono stati altresì ritenuti responsabili tutti i soggetti a cui, a vario titolo, erano intestate precise responsabilità connesse alla gestione, al controllo e alla riscossione degli oneri di costruzione e dei relativi accessori (con conseguenti compiti di quantificazione e irrogazione di sanzioni pecuniarie, nonché di escussione delle polizze fideiussorie per morosità).

Leggi la sentenza
cc-giur-lazio-sent-n-302-16


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