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Lombardia, del. n. 299 – Indennità di disagio e di vigilanza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla compatibilità dell’indennità di disagio e di vigilanza e alla conseguente ripetibilità del credito agli appartenenti alla Polizia locale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 299/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 novembre, hanno ribadito che l’interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN.

Sulla questione, la giurisprudenza di merito (Corte d’Appello di Milano, sentenza 365/2015; Tribunale di Rimini, sentenza del 1° marzo 2012, Tribunale di Verona, sentenza del 23 febbraio 2012, Tribunale di Varese sentenza del 10 dicembre 2013) è favorevole alla compatibilità delle due indennità.

In senso contrario si è espressa la Ragioneria Generale dello Stato secondo cui il personale dell’area della vigilanza è adeguatamente tutelato per la specificità delle prestazioni richieste e per l’impegno, la gravosità dei compiti e le responsabilità connesse, attraverso l’indennità di vigilanza

Come evidenziato dai magistrati contabili, alla luce dei principi generali di attendibilità e prudenza che devono presidiare, fra gli altri, la formazione delle previsioni di bilancio, è non solo opportuno, bensì anche doveroso, allocare nei fondi per passività potenziali una somma, adeguatamente stimata dai competenti uffici, a garanzia dell’eventuale esborso che l’ente potrebbe sostenere all’esito della definizione dei rapporti creditori con gli appartenenti alla Polizia locale, inerenti il trattamento economico connesso con la ripetizione delle indennità di disagio e di vigilanza.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lombardia-del-n-299-16


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