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Emilia, del. n. 106 – Spese funzionamento gruppi consiliari


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al corretto utilizzo, da parte dei gruppi consiliari degli enti locali, del contributo ad essi assegnato per le spese di funzionamento.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 106/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 novembre hanno ricordato che la Corte costituzionale ha più volte rimarcato che i gruppi consiliari sono diretta emanazione del Consiglio, pertanto, svolgono attività direttamente strumentali all’esercizio di funzioni intestate al Consiglio.

E’ necessario, dunque, che le spese dei gruppi consiliari ineriscano all’attività del gruppo.

La necessità di individuare restrittivamente i casi i cui i gruppi consiliari possono legittimamente utilizzare il contributo per spese di funzionamento, è espressa anche nel D.P.C.M. 21 dicembre 2012 il quale, all’art. 1 comma 4 dell’Allegato «A», elenca i casi in cui è possibile utilizzare detto contributo, prevedendo come voce di chiusura, alla lett. i) “altre spese relative all’attività istituzionale del gruppo”.

In particolare, non è possibile utilizzare le dotazioni finanziarie a essi attribuite, in favore dei partiti e dei movimenti politici dei quali fanno parte; per la medesima ragione, i fondi in argomento non possono essere utilizzati per erogare contributi ad associazioni, o comunque ad enti e organismi senza scopo di lucro, né per operare elargizioni economiche in favore di studenti che svolgano attività di studio correlate all’attività istituzionale del Comune, come nel caso di borse di studio per tesi di laurea aventi a oggetto detta attività.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-emilia-romagna-del-n-106-16


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