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Trasparenza: la sola pubblicazione all’albo pretorio non garantisce l’accessibilità totale dei dati


La pubblicazione all’albo pretorio (anche online) dell’amministrazione, finalizzata a garantire la pubblicità legale degli atti, non soddisfa gli obblighi di trasparenza imposti dalla legge.

L’istituzione di una specifica sezione “Trasparenza, valutazione e merito” (sezione oggi sostituita dal d.lgs. 33/2013 con la denominazione di “Amministrazione trasparente”) nell’ambito del sito web di ogni amministrazione si pone su un piano diverso e non sovrapponibile a quello che è proprio dell’albo pretorio.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Puglia, con la sentenza n. 384 depositata il 20 ottobre 2016.

Nel caso di specie, previa verifica dell’assenza di disponibilità di professionisti interni, il dirigente aveva affidato, nel 2009, un incarico a un professionista esterno.

Nonostante la mancata pubblicazione sul sito web istituzionale, nell’apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, dell’incarico conferito, il dirigente conferente aveva percepito la retribuzione di risultato in maniera integrale, nonostante lo specifico divieto contenuto nell’articolo 11, comma 9, del d.lgs. 150/2009 (norma vigente all’epoca della vicenda).

Il dirigente è stato chiamato a rispondere dell’indebita percezione della retribuzione di risultato (sulla materia, si veda anche Corte dei Conti Lazio, sentenza n. 81/2015).

Il concetto di trasparenza, intesa come accessibilità totale, come possibilità concreta di conoscenza da parte dell’intera collettività di dati, documenti e informazioni pubbliche, attraverso il sito internet dell’amministrazione, è un obiettivo primario del legislatore, come emerge dal d.lgs. 33/2013 (da ultimo modificato dal d.lgs. 97/2016).

A tal proposito di evidenzia che gli artt. 43 e seguenti del d.lgs. 33/2013, in caso di inadempimento dei relativi obblighi, arrivano a sancire responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare e amministrativo non solo in capo al Responsabile della Trasparenza (su cui grava l’inversione dell’onere della prova), ma anche in capo ai dirigenti che devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.

Si segnala il seminario di studi “Trasparenza e Privacy

Leggi la sentenza
cc-giur-puglia-sent-n-384-16


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