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Sardegna, del. n. 132 – Diritti di rogito: non condivisa l’interpretazione del giudice ordinario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere i diritti di rogito ai segretari comunali collocati nella fascia professionale B che prestano servizio e rogano contratti nell’interesse di enti locali sprovvisti di personale con qualifica dirigenziale.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 132/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 novembre, hanno confermato l’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/2015, secondo cui la corresponsione dei diritti di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, e non spetta invece ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia tale equiparazione assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa effetto del “galleggiamento” ai sensi dell’art. 41, comma 5 del CCNL di categoria, nei comuni di maggiori dimensioni (nello stesso senso, Emilia, deliberazione n. 74/2016).

Tale interpretazione non è stata condivisa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro (sentenza n. 1539 del 18 maggio 2016) che ha ritenuto che i diritti di segreteria spettino, oltre che ai segretari di fascia C, anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-sardegna-del-n-132-16


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