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Sardegna, del. n. 131 – Assorbimento personale dei Consorzi Z.I.R. in liquidazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai limiti e ai vincoli applicabili ai Comuni della Sardegna chiamati ad assorbire, per espressa disposizione di legge, il personale dei Consorzi Z.I.R. in liquidazione, avviato con le leggi regionali 9/2006 e 10/2008.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 131/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 novembre, hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 4/2016 secondo cui “Nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite”.

Tali principi possono trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui l’assorbimento del personale imposto dalla normativa regionale sia correlato ad un trasferimento di funzioni proprie ed esclusive della Regione Sardegna.

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Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-sardegna-del-n-131-16


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