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Gare: solo la mancata dimostrazione del pagamento del contributo Anac comporta l’esclusione


L’indicazione di un codice CIG errato nella causale del versamento del contributo ANAC non comporta l’esclusione dalla gara, potendosi procedere con il soccorso istruttorio.

L’estromissione dalla gara si giustifica solamente nei casi in cui il versamento della somma prescritta sia stato completamente omesso.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 1545 del 26 ottobre 2016, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da un operatore economico che era stato escluso per il solo fatto di aver indicato nella ricevuta di versamento del contributo in favore dell’ANAC un codice CIG errato in quanto corrispondente ad un lotto di gara diverso.

Come ribadito dai giudici amministrativi, costituisce causa di esclusione dalla gara esclusivamente la mancata dimostrazione del pagamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

Di contro, un errore meramente materiale, consistente nell’aver indicato un diverso codice identificativo, non può essere sanzionato dalla stazione appaltante con l’esclusione.


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