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Locazione di locali attrezzati di forniture e servizi: è contratto di appalto


Solo la contrattuale “disponibilità di locali” per un periodo di tempo determinato può qualificarsi come locazione in senso proprio e stretto, come tale esclusa dall’applicazione del codice appalti.

Diversamente, nel caso in cui la p.a. ricerchi dei locali da affittare e, nel contempo, richieda anche appositamente e inscindibilmente una serie di servizi e di forniture, il rapporto contrattuale deve essere ricondotto all’alveo della disciplina degli appalti pubblici.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4476 del 26 ottobre 2016, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado, resa dal Tar Lazio con sentenza n. 4169/2016.

L’art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 (ex art. 19, comma 1, del d.lgs. 163/2006), esclude l’applicazione del Codice agli appalti e alle concessioni di servizi “aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, soltanto la detenzione provvisoria di un immobile considerato nella sua consistenza fisica e funzionale, può essere qualificata come semplice e pura locazione.

Al contrario, un contratto che abbia per oggetto la locazione di locali appositamente e inscindibilmente attrezzati di servizi, e quindi sia la locazione che la prestazione di forniture (c.d. gruppi concorso, allestimenti uffici per la commissione e di tutta la segreteria, le linee telefoniche, le postazioni attrezzate per la commissione e la segreteria, l’amplificazione sonora, servizi igienici, consumi energetici, aerazione locali) e di servizi (presidio conduzione impianti ed antincendio, presidio sanitario con ambulanza e presenza di due medici, pulizie e presidio dei servizi igienici), deve essere qualificato come un contratto misto, non avente la causa oggettiva pura e semplice di una locazione.

In altri termini, quando la detenzione dell’immobile è strettamente collegata a una serie di servizi e di forniture, che concretizzano ulteriori prestazioni nient’affatto “accessorie” o “complementari”, (poiché senza di esse la pura disponibilità dei locali sarebbe inidonea a soddisfare le esigenze e le finalità dell’amministrazione) è necessario esperire una procedura di gara.


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