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Autonomie, del. n. 30 – Ripiano del disavanzo di amministrazione adottato dal Commissario


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 30/2016, pubblicata sul sito il 28 ottobre, hanno chiarito che indipendentemente dall’organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento di cui all’art. 188 del Tuel, laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio.

La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l’incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale.

La questione di massima sull’interpretazione dell’articolo 188 del Tuel, relativamente alla corretta individuazione dell’arco temporale entro cui può procedersi al ripiano del disavanzo di amministrazione nell’ipotesi in cui, a seguito di scioglimento del Consiglio comunale, agli organi elettivi si sia surrogato il Commissario prefettizio, era stata rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale di controllo per le Marche con deliberazione n. 123/2016.

Leggi la deliberazione
cc-sez-autonomie-del-n-30-16


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